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MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE, CI PENSA LA UIL

Già sono quattro i procedimenti avviati presso la sede del sindacato in via Pacinotti 34 a Terni grazie all’organismo di mediazione Arcadia-Concilia, accreditato al Ministero della Giustizia con PDG n. 931 del 13 settembre 2012. “La Uil – sostiene il segretario Uil Gino Venturi – amplia così la propria offerta di servizi rivolgendosi anche a quei cittadini ed imprese che desiderano una giustizia rapida, efficiente ed economica. E’ quindi un nuovo sistema di risoluzione delle controversie civili, alternativo al giudizio ordinario davanti al Tribunale o al Giudice di Pace. La mediazione è obbligatoria per legge per le controversie su: condominio, diritti reali (proprietà, usucapione, azioni a difesa della proprietà, ecc ) divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi contratti bancari e finanziari. La mediazione è un processo stragiudiziale veloce, puntuale e soprattutto informale che offre al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi. Su queste materie vi è l’obbligo ad esperire un previo tentativo di mediazione, che è condizione di procedibilità del relativo giudizio. Ove la parte invitata alla mediazione obbligatoria non si presenti all’incontro, la stessa può incorrere in una serie di penalizzazioni nel successivo eventuale processo. Se su queste materie il tentativo di mediazione è obbligatorio, su altre materie (es: i diritti reali o patrimoniali) è volontario mentre può essere pure delegato quando il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. I vantaggi per chi decide di usufruire di questo servizio sono numerosi. In particolare: la celerità nella definizione della controversia, il procedimento infatti deve concludersi entro 4 mesi; i costi sono solitamente contenuti e già predeterminati; il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo, ha cioè valore di sentenza; l’assoluta informalità della procedura. Questo sta a significare che le parti, in accordo con il mediatore, sono libere di gestire l’incontro di mediazione in base alle loro esigenze senza che un elemento esterno imponga loro regole predeterminate; sono eliminate le incertezze della sentenza in quanto entrambe le parti sanno da subito quali sono i risultati della mediazione. Questo permette di vivere questo momento in modo più sereno; non si rischia la condanna alle spese; permette l’esenzione dall’imposta di bollo e dal contributo unificato nonché da ogni altra tassa e/o imposta; consente l’esenzione dall’imposta di registro sino ad un importo pari a 50mila euro; permette il riconoscimento di un credito di imposta pari all’importo pagato per le spese della mediazione fino a un massimo di 500 euro; se le parti non giungono ad un accordo non perdono nessun diritto e sono libere di abbandonare la procedura di mediazione in qualsiasi momento. In una causa le parti subiscono la decisione di un Giudice che stabilisce chi ha torto e chi ragione. La controversia quindi viene risolta ma il conflitto tra le parti perdura. Attraverso la mediazione, invece, le parti stesse, con l’aiuto di un mediatore, cercano di uscire dal loro problema ricostruendo il loro rapporto in chiave positiva e giungendo ad una soluzione da loro stesse condivisa”.

Foto: web ©

 

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