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Bozza decreto conferma zone gialle dal 26 aprile. E per spostarsi tra regioni serve la certificazione verde, ecco cosa è

Tornano le zone gialle e arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra le Regioni. Lo si legge nella bozza, ancora suscettibile di modifiche, del decreto legge Covid atteso in Consiglio dei ministri domani. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal Governo, dovrebbero avere validità fino al 31 luglio. Fino a questa data infatti dovrebbe essere disposta la proroga dello stato d’emergenza Covid.

Le scuole superiori potranno adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca” mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca”. Le disposizioni, prosegue il testo, “non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle Regioni” fatto salvo casi di “eccezionale e straordinaria gravità” dovuti al Covid.

E ancora: arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. Lo prevede la bozza di decreto legge Covid. Il certificato potrà essere cartaceo o digitale e varrà sei mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal Covid: per chi abbia concluso un intero ciclo di vaccinazione sarà rilasciato dalla struttura sanitaria che effettua la somministrazione; per chi sia guarito viene rilasciato dall’ospedale, medico di base o pediatra. Varranno invece 48 ore i certificati per chi abbia effettuato test molecolare o antigenico, rilasciati da strutture sanitarie o farmacie.

Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena “con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto” mentre dal primo giugno potranno aprire ma solo a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso. Lo prevede la bozza del decreto che dovrebbe approdare domani in Cdm nella quale si conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. La bozza prevede inoltre in la zona gialla dal 15 maggio l’apertura delle piscine all’aperto, dei mercati e dei centri commerciali anche nei giorni festivi, dal primo giugno delle palestre, dal 1 luglio delle fiere, dei convegni e dei congressi, dei centri termali e dei parchi tematici.

Altri provvedimenti. “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale”. “La capienza consentita –si legge nel documento – non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo”.

“A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020″, si legge nel documento.

Stadi: “A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita – si legge nel documento – non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico”

Foto: Governo ©

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